L.R. 06 Luglio 1998, n. 24
Pianificazione paesistica e tutela dei
beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico (1)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità)
1. Con la presente legge, la Regione, in attesa dell'approvazione del Piano territoriale paesistico 1998 regionale, di seguito denominato PTPR, detta
disposizioni al fine di garantire una tutela omogenea sul territorio regionale
delle aree e dei beni elencati nell'articolo 82, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 come introdotto dall'articolo
1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e di quelli dichiarati di notevole interesse
pubblico ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497 ed approva i piani
territoriali paesistici, di seguito denominati PTP, di cui alle deliberazioni
sottoelencate, adeguati ed integrati secondo le disposizioni della legge stessa:
1) A1 - Deliberazione Giunta regionale n. 2266 del 28 aprile 1987;
2) A2 - Deliberazione Giunta regionale n. 2268 del 28 aprile 1987;
3) A2B - Deliberazione Giunta regionale n. 2269 del 28 aprile 1987;
4) A2C - Deliberazione Giunta regionale n. 2267 del 28 aprile 1987;
5) A3 - Deliberazione Giunta regionale n. 2270 del 28 aprile 1987;
6) A4 - Deliberazione Giunta regionale n. 2271 del 28 aprile 1987;
7) A5 - Deliberazione Giunta regionale n. 2272 del 28 aprile 1987;
8) A6 - Deliberazione Giunta regionale n. 2273 del 28 aprile 1987;
9) A7 - Deliberazione Giunta regionale n. 2285 del 28 aprile 1987;
10) A8 - Deliberazione Giunta regionale n. 2275 del 28 aprile 1987;
11) A9 - Deliberazione Giunta regionale n. 2276 del 28 aprile 1987;
12) A9.1 - Deliberazione Giunta regionale n. 5358 del 26 giugno 1990;
13) A10 - Deliberazione Giunta regionale n. 2277 del 28 aprile 1987;
14) A11 - Deliberazione Giunta regionale n. 2278 del 28 aprile 1987;
15) A12 - Deliberazione Giunta regionale n. 2279 del 28 aprile 1987;
16) A13- Deliberazione Giunta regionale n. 2280 del 28 aprile 1987;
17) A14 - Deliberazione Giunta regionale n. 2281 del 28 aprile 1987;
18) A15/1 - Deliberazione Giunta regionale n. 2282 del 28 aprile 1987, come
modificata dalle successive deliberazioni della Giunta regionale di proposta al
Consiglio nn. 6647 del 7 agosto 1990 e 10209 del 17 novembre 1992 (2);
19) A15/3 - Deliberazione Giunta regionale n. 9849 del 20 dicembre 1994;
20) A15/4 - Deliberazione Giunta regionale n. 2458 del 4 maggio 1987;
21) A15/5 - Deliberazione Giunta regionale n. 4581 del 5 agosto 1987;
22) A15/7 - Deliberazione Giunta regionale n. 10018 del 22 novembre 1988;
23) A15/7.1 - Deliberazione Giunta regionale n. 10672 del 3 dicembre 1991;
24) A15/9 - Deliberazione Giunta regionale n. 9250 del 7 novembre 1995;
25) A15/10 - Deliberazione Giunta regionale n. 7318 del 3 agosto 1988;
26) A16 - Deliberazione Giunta regionale n. 2274 del 28 aprile 1987.
2. Il PTP "Monti Lucretili" adottato con la deliberazione della Giunta
regionale di cui al comma 1, numero 26) deve intendersi comprensivo del
subambito n. 6/1.
Art. 2
(Oggetto)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge individua:
a) i beni e i territori sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 1 della l.
431/1985 e le relative modalità di tutela;
b) le modalità di tutela per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l.
1497/1939;
c) i contenuti dei PTP di cui all'articolo 20 e le procedure per la loro
attuazione;
d) le misure di salvaguardia per le aree ed i beni sottoposti a vincolo
paesistico nei territori sprovvisti di PTP;
e) le procedure per la redazione, l'adozione e l'approvazione del PTPR.
Art. 3
(Sistema informativo territoriale regionale)
1. E' istituito il sistema informativo territoriale regionale (SITR), quale rete
informatica unica per tutto il territorio regionale, che contiene dati ed
informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici del
territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e
locale.
2. Il SITR è gestito, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° luglio
1996, n. 25 e successive modificazioni, da un ufficio ausiliario costituito
secondo quanto previsto dall'articolo 11 della citata legge che, in
coordinamento con il sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA),
provvede, tra l'altro, alla redazione e all'aggiornamento periodico della carta
tecnica regionale di cui al Titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n.
72, che costituisce riferimento cartografico per l'individuazione dei beni di
cui all'articolo 1 della l. 431/1985.
3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione concorda con gli enti locali e con
gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di pianificazione
territoriale condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed
informazioni nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al
fine di creare una rete unificata.
Capo II
Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico
Art. 4.
(Campo di applicazione)
1. Le modalità di tutela contenute nel presente Capo sono recepite nei PTP
approvati e costituiscono il livello minimo di tutela per la formazione del PTPR
di cui all'articolo 21, coerentemente con le finalità espresse dal piano
medesimo.
Art. 5.
(Protezione delle fasce costiere marittime)
1. Sono sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 82, quinto comma,
lettera a), del D.P.R. 616/1977 i territori costieri compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare, di seguito denominata fascia di rispetto.
2. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento
cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto di cui al comma 1;
qualora la suddetta carta non sia sufficiente, si fa ricorso a rilievi
aerofotogrammetrici esistenti di maggior dettaglio.
3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità
territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione
esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su
altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei centri
abitati perimetrati ai sensi della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e
successive modificazioni, e nelle zone individuate con la lettera "B"
nelle planimetrie allegate alla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49.
5. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939
con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali la
classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa
espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a
piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi e a modeste strutture
sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la
loro fruizione.
6. I manufatti di cui al comma 5 debbono salvaguardare le preesistenze
naturalistiche, avere preferibilmente carattere precario e non possono,
comunque, consistere in opere murarie.
7. In attesa dell'approvazione dello specifico piano di settore per le coste, i
manufatti di cui all'art. 5, ad eccezione dei piccoli attracchi, possono essere
consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche,
previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi (3).
8. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 comunque classificata nei PTP o
nel PTPR sono consentite piccole attrezzature a carattere provvisorio limitate
alla balneazione e al ristoro. L'ente preposto alla tutela del vincolo subordina
la relativa autorizzazione all'adozione da parte dei comuni di un piano di
utilizzazione dell'arenile (4).
9. Previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite
deroghe per le opere pubbliche, per le attrezzature portuali, per le opere
strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o per modeste opere
connesse alla ricerca e allo studio dei fenomeni naturali che interessano le
coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la
cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori costieri,
nonché per le opere destinate all'allevamento ittico ed alla molluschicoltura.
I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati dello studio di
inserimento paesistico, di seguito denominato SIP, di cui agli articoli 29 e 30 (5).
10. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere
destinate a piccoli attracchi secondo le modalità di cui al comma 6.
Art. 6
(Protezione delle coste dei laghi).
1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera b), del D.P.R. 616/1977 sono
sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di
origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e
sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.
3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa
della fascia di rispetto di cui al comma 1 è dato dalle mappe catastali;
qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si
fa ricorso alla carta tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior
dettaglio.
4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità
territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione
esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su
altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.
5. Le presenti disposizioni non si applicano nei centri abitati perimetrati ai
sensi della l.r. 30/1974 e successive modificazioni.
6. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939,
con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali aree la
classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa
espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a
piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi
strettamente indispensabili per la loro fruizione.
7. I manufatti di cui al comma 6 debbono salvaguardare le preesistenze
naturalistiche e avere carattere precario.
8. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono
consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche
previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili
con le previsioni dei PTP o del PTPR; nelle more dell'approvazione delle
previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l'autorizzazione paesistica può
essere rilasciata solo per opere di carattere provvisorio, con durata della
autorizzazione da definire dall'ente preposto alla tutela del vincolo e previa
adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile.(6)
9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature
dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere
necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le
opere destinate all'allevamento ittico sono consentite deroghe, previo parere
dell'organo preposto alla tutela del vincolo. I progetti delle opere di cui al
presente comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.
10. Nelle aree in cui la classificazione attribuita dai PTP o dal PTPR ai fini
della tutela prevede possibilità di trasformazione diversa da quella di cui ai
commi 4, 6, 7, 8 e 9, le trasformazioni stesse vanno subordinate alla formazione
dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) con
prevalente obiettivo di recupero dei manufatti esistenti.
11. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere
destinate a piccoli attracchi con le modalità di cui al comma 7.
Art. 7
(Protezione dei corsi delle acque pubbliche)
1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del D.P.R. 616/1977 sono
sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di
seguito denominata fascia di rispetto.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi
d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette
Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre
da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle
acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.
3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'articolo 21, la Giunta
regionale con propria deliberazione può procedere all'esclusione, ai soli fini
del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 quater della legge 431/1985, dei
corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal r.d.
1775/1933.
4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è
costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino
corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale
o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.
5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubazione
dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammessa l'intubazione, per tratti non
eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di
corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di
cui all'articolo 7 della legge 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già
intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti
integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di
canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre
ed inedificate si riduce a metri 50.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 della l. 431/1985, la
limitazione di cui al comma 6 non si applica nelle zone omogenee A e B, di cui
al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come delimitate dagli
strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, nel caso di
comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati alla data
di adozione dei PTP medesimi, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765. Al fine delle verifiche urbanistiche di cui al
presente comma nei territori vincolati ma sprovvisti di PTP si fa riferimento
alla data di entrata in vigore della presente legge (7).
8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come
delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP
o, per i territori vincolati ma sprovvisti di PTP, alla data di entrata in
vigore della presente legge, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di
rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:
a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire
dall'argine;
b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole
interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico. (7a)
9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e
la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 14 ter,
gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata
sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali
propri dei luoghi (8).
10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai
sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura
realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno,
fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse. (9)
a) omissis;(10)
b) omissis. (10)
10 bis. Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 l'indice
attribuito è:
a) per le zone sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82,
quinto comma, lettera c) del d.p.r. 616/1997, quello previsto, per le zone
agricole, dallo strumento urbanistico vigente;
b) per le aree sottoposte al vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con
provvedimento dell’amministrazione competente, quello contenuto nei singoli
PTP o nel PTPR e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle
aree per zone ai fini della tutela.(11)
11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti
urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono
eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi ed interventi utili alla
riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di
attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel
rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:(12)
a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire
dall'argine;
b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole
interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico. (12a)
12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono
corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.
13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle
fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai
sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è consentito un
aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per
cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il
requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico
dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.
14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua
sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla
depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai
limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere
strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono
consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in
presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire
opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono
tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare
all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino
dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle
aree. (13)
14-bis. Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle
infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto
previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi
d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso
d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata
sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei
luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati del SIP di cui
agli articoli 29 e 30. (14)
14-ter. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel
decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi
nei corsi d'acqua, purchè gli stessi non comportino alterazioni permanenti
dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio,
non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939,
ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate
dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed
alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori
di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, almeno trenta giorni prima dell'inizio
dei lavori. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua,
conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo
comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in
appositi piani di intervento da sottoporre a nullaosta, secondo competenza,
delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale,
nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della
legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una
situazione preesistente, costituiscono interventi di manutanzione che non
alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis della legge
31 dicembre 1996, n. 677. (14)
15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di
ingegneria naturalistica.
Art. 8
(Protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 mt. slm)
1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera d), del D.P.R. 616/1977,
sono sottoposti a vincolo paesistico le montagne per la parte eccedente 1.200
metri sul livello del mare per la catena appenninica.
2. Nei territori di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi
finalizzati:
a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse alla
manutenzione del bosco, ivi compresa la difesa preventiva dal fuoco;
c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la
promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
d) allo sviluppo di attività sportive compatibili con l'aspetto esteriore dei
luoghi;
e) all'attuazione di piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale;
f) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici,
quando ne sia accertata l'assoluta necessità, nonché di rifugi di modesta
entità destinati all'accoglienza e all'assistenza di coloro che praticano la
montagna, da realizzare esclusivamente su aree pubbliche e su iniziativa dei
comuni o degli enti gestori delle aree naturali protette;
g) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni
interessate nonché alle telecomunicazioni in conformità alle previsioni di
specifici piani previsti dalla normativa vigente.
3. Gli interventi di cui al comma 2, che non rivestano carattere di urgenza e/o
temporaneità per emergenze finalizzate alla protezione civile, debbono essere
preceduti da un SIP di cui agli articoli 29 e 30.
Art. 9
(Protezione dei parchi e delle riserve naturali)
1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del D.P.R. 616/1977,
sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o
regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.
2. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata
aree naturali protette, vanno ricompresi i parchi e le riserve naturali
nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le
riserve e i monumenti naturali, le relative aree contigue rispettivamente
istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali
protette individuate nel piano regionale approvato.
3. L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al
presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia.
4. Ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, la disciplina di tutela
dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni
contenute nei piani delle aree naturali protette.
5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle
aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli
specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa
relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal
PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva.
6. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 i
piani delle aree naturali protette di cui all'articolo 26 della legge regionale
6 ottobre 1997, n. 29, hanno valore anche di piano paesistico e di piano
urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello. I piani delle aree naturali protette tengono
conto delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge quali livelli
minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità
delle aree naturali protette.
7. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla
osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall'ente di
gestione, assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7
della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente
rilasciato.
8. In ogni caso il nulla osta dell'ente gestore è trasmesso alla Regione nonché
al Ministero dei beni culturali e ambientali.
Art. 10
(Protezione delle aree boscate)
1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera g), del D.P.R. 616/1977,
sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi,
come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento.
3. Si considerano boschi:
a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da
vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di
origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo
con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5mila metri quadrati, di
origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo
con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;(15)
c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una
distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai
boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità
non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.
4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:
a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale
realizzati con finalità produttive;
b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle
che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura
igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero
situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore
storico;
c) le piantagioni arboree dei giardini;
d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità
non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto
progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato
avanzato.
5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza
del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata
percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento.
6. Non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939
nei territori boscati per i seguenti interventi eseguiti nel rispetto delle
norme vigenti in materia:
a) interventi previsti nei piani di gestione e assestamento forestale, nei
progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva, nei piani poliennali di
taglio, nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, nei piani
sommari di gestione dei pascoli nonché nei progetti di utilizzazione forestale;
(16)
b) taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi
cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri
nell'ordinario governo del bosco, ovvero taglio volto all'eliminazione selettiva
della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o soprannumeraria e delle
piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;
c) forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione
di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di
soprassuoli radi;
d) opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità
e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica
e della viabilità forestale;
e) opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture parafuoco, prese
d'acqua, sentieristica, viabilità, punti d'avvistamento;
f) opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non
comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.
7. E' in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica il taglio a raso dei
boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i
popolamenti che abbiano superato il turno minimo indicato dalle prescrizioni di
massima e di polizia forestale di cui al Capo II del regio decreto 16 maggio
1926, n. 1126. (17)
8. Nei territori boscati l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l.
1497/1939 è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti, le
relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di
sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi,
ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri
per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati,
secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi
strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori
naturalistico-ambientali, da localizzare nelle radure prive di alberature e,
quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione
arborea.
8 bis. Nei territori boscati sono fatti salvi i complessi ricettivi
campeggistici, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 3
maggio 1985, n. 59, esistenti e funzionanti con regolare autorizzazione di
esercizio e nella consistenza risultante alla data di entrata in vigore della
legge 8 agosto 1985, n. 431 anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27
della l.r. 59/1985. Eventuali ampliamenti dei complessi ricettivi campeggistici
esistenti perimetrati sono autorizzati solo se finalizzati all'adeguamento
funzionale degli stessi per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti
dall'articolo 9 della l.r. 59/1985 e se accompagnati dallo studio di inserimento
paesistico (SIP) di cui all'articolo 30. I relativi manufatti devono
salvaguardare la vegetazione arborea esistente, avere preferibilmente carattere
precario e non possono, comunque, consistere in opere murarie. I comuni già
dotati di strumento urbanistico generale provvedono, con apposita variante
all'individuazione specifica delle aree interessate dai complessi ricettivi
campeggistici di cui al presente comma. (18)
8 ter. In sede di redazione del Piano territoriale paesistico 1998 regionale (.PTPR)
di cui al capo IV della l.r. 24/1998 si tiene conto delle disposizioni
introdotte con il precedente comma. (18)
Art. 11
(Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree
gravate da uso civico)
1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera h), del D.P.R. 616/1977 sono
sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le
zone gravate da usi civici.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:
a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri
diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini
residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla
titolarità dei suddetti enti;
b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie,
comunque denominate;
c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di
scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione
nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di
associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;
d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino
a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti
della l. 1766/1927.
3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura
essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni
caso svolgersi con modalità compatibili con le norme dei PTP o del PTPR e/o
della presente legge; in tal caso si applicano le classificazioni per zona ai
fini della tutela ove previste dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa.
4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma
esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale,
artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non
consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge
regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione; in detti casi
l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente
sottoposto a parere ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 e gli interventi
sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in via prioritaria, della
conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto
della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora
ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo
è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere
di interesse generale o di risanamento ambientale.
5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa
autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della
l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi
civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa
la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica
autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.
6. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da
usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici
secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in
mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che
vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle
boscate.
Art. 12
(Protezione delle zone umide)
1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera i), del D.P.R. 616/1977 sono
sottoposti a vincolo paesistico le zone umide incluse nell'elenco di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le paludi, gli
acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o
temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi
comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea,
non superi i sei metri, così come definite nella Convenzione Internazionale di
Ramsar.
3. Nelle zone umide di cui al comma 1, il rapporto fra aree libere e aree
edificate rimane inalterato; in esse è fatto divieto di qualunque tipo di
costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di quelli diretti ad
assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale
nonché di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora.
4. Sono soggette alle disposizioni di cui al comma 3 oltre alle zone umide
individuate all'interno dei piani paesistici, anche quelle dichiarate tali
dall'organo competente.
Art. 13
(Protezione aree di interesse archeologico)
1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera m), del D.P.R. 616/1977 sono
sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico.
2. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle
aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non
emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo
connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione
del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.
3. Per le aree individuate dai PTP o dal PTPR nonché per quelle individuate con
provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente
all'approvazione degli stessi o ricadenti in ambiti territoriali sprovvisti di
PTP, ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure di cui
all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed al preventivo parere della competente
Soprintendenza archeologica da rendersi prima del rilascio delle concessioni
edilizie.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l.
1497/1939, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono
riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:
a) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni
archeologici come determinata dai PTP o dal PTPR o, in carenza, da determinarsi
dalla Regione sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica
di cui al comma 3;
b) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo a
condizione che, qualora comportino un'alterazione dello stato dei luoghi, venga
redatto atto d'obbligo unilaterale che preveda la disponibilità ad effettuare
scavi e ricerche archeologiche sull'area;
c) per le nuove costruzioni nonché per l'ampliamento eventuale di quelle
esistenti si applica la normativa relativa alle classificazioni per zone ove
previste dai PTP o dal PTPR; in ogni caso l'eventuale autorizzazione e
l'ubicazione di nuovi manufatti è condizionata al risultato dei saggi e degli
scavi preventivi effettuati dal richiedente sotto la supervisione della
Soprintendenza archeologica competente.
Art. 14
(Classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico con
provvedimento dell'amministrazione competente)
1. Nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione
competente ai sensi della l. 1497/1939, fino all'approvazione del PTPR di cui
all'articolo 21, restano ferme le classificazioni per zona delle aree previste
dai PTP.
2. Il PTPR di cui all'articolo 21 classifica per zone le aree dichiarate di
notevole interesse pubblico con provvedimento dell'Amministrazione competente, e
determina le relative modalità d'uso.
Art. 15
(Interventi su ville, parchi e giardini storici)
1. Ai sensi dell'articolo 1, numero 2, della l. 1497/1939 sono vincolati le
ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela
delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non
comune bellezza.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i
parchi ed i giardini che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano
menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio,
connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico
e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.
3. Gli interventi ammessi sui beni di cui al comma 2 possono riguardare
esclusivamente la conservazione, la manutenzione ed il restauro.
4. Ai fini della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle
autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, i progetti sono
corredati di una relazione sui criteri di intervento conformi ai principi ed
alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare
del Ministero della pubblica istruzione 6 aprile 1972, n. 117.
Art. 16
(Salvaguardia delle visuali)
1. Ai sensi dell'articolo 1 della l. 1497/1939, la salvaguardia delle visuali è
riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali
si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come
quadri naturali.
2. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei
punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal
punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come
meritevole di tutela.
3. I punti di vista e i percorsi panoramici devono essere individuati
cartograficamente o, in assenza di tale individuazione, sono localizzati in base
a specifica menzione nei provvedimenti di imposizione del vincolo.
4. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando
l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi
panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche allo
stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle
normative relative alle classificazioni per zona prevista dai PTP o dal PTPR,
salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la
funzionalità e la sicurezza della circolazione.
5. Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezzacosta possono
essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che
la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore
di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la
linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente
al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio
stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizioni più
restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.
6. Fermo restando quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5, la salvaguardia del
quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso
prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle
opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di
essenze vegetali.
Art. 17
(Attività estrattive)
1. L'apertura di nuove cave e di nuove miniere, l'attività di ricerca di
materiale litoide nonché l'ampliamento di cave e di miniere esistenti o la
ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate ai sensi
delle ll. 1497/1939 e 431/1985. (19)
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla
coltivazione di cave e di miniere esistenti può essere consentito, in
considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente
per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è
rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle
procedure di cui al comma 6. (20)
3. Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono
secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 della
legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 e nel rispetto delle prescrizioni disposte
dalla Giunta regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per le
compatibilità di tutela paesistica del territorio.
4. Contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione assentiti ai
sensi dei commi 2 e 3, è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del
suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le aree escavate sono comunque
sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico-ambientale;
l'intervento di risanamento è attuato progressivamente rispetto all'avanzamento
di quello estrattivo e comunque non può iniziare ad ultimazione di
quest'ultimo; gli adempimenti ed obblighi assunti per l'intervento di
risanamento e riqualificazione ambientale devono essere garantiti con polizza
fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza;
qualsiasi utilizzazione delle aree dismesse dall'attività estrattiva è in ogni
caso subordinata al recupero e al risanamento paesistico-ambientale.
5. Il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di
recupero di iniziativa comunale o privata che, oltre a regolare le attività
compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono
l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Il
risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri naturalistici del paesaggio
circostante sia attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a
seguito dell'attività estrattiva con quelle adiacenti che mediante il riporto
di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona. Tali piani
di recupero con valenza paesistica acquisiscono il parere paesistico secondo le
procedure di cui al comma 6.
6. Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni paesistiche per le attività
di cui ai commi precedenti, i relativi progetti e/o piani sono corredati del SIP
di cui agli articoli 29 e 30; il SIP costituisce elemento essenziale della
valutazione di compatibilità paesistica dell'attività estrattiva di cui ai
commi 2 e 3 e conferisce valenza paesistica ai piani di cui al comma 5.
7. La vigilanza sull'esecuzione delle opere di cui ai commi 4 e 5 spetta al
comune il quale è obbligato, ogni sei mesi, a fornire notizie all'Assessorato
competente in materia di tutela paesistica.
8. Nelle zone vincolate ricadenti in ambiti territoriali sprovvisti di PTP sono
consentiti esclusivamente la prosecuzione dei lavori di coltivazione
legittimamente in atto nonché il risanamento delle aree escavate secondo le
procedure di cui al comma 6 e nel rispetto dei commi 4, 5 e 7 (21).
Art. 18
(Aziende agricole in aree vincolate)
1. Nell'ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che
associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle ll. 1497/1939 e
431/1985 e comunque classificate dai PTP o dal PTPR, è consentita la
realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all'attività
agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende
stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati
esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree
classificate nei PTP o nel PTPR al massimo livello di tutela, le nuove
costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti
dei fabbricati esistenti.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga
alle norme dei PTP, del PTPR e/o della presente legge, all'approvazione, da
parte dell'organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA),
secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono
corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.
Art. 18 bis (22)
(Sedi di rappresentanza diplomatica e consolare)
1.Qualora nell’ambito di aree soggette a disciplina di tutela integrale o ad
essa assimilata, previste dai PTP, ivi compresi quelli approvati con
deliberazione del Consiglio regionale antecedente alla data di entrata in vigore
della presente legge, o dal PTPR, ricadono sedi di rappresentanza diplomatica e
consolare in ordine alle quali siano in essere o vengano definiti accordi
bilaterali in regime di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, è
consentita, in deroga alla citata disciplina di tutela, la costruzione di
edifici autonomi da destinare ad attività di culto per il soddisfacimento delle
esigenze della comunità .
2. Nei casi previsti dal comma 1 i progetti delle opere sono corredati del SIP
di cui agli articoli 29 e 30.
Capo III
Approvazione dei piani territoriali paesistici
Art. 19
(Approvazione dei PTP)
1. I PTP, di cui alle deliberazioni elencate nell'articolo 1 e agli allegati da
A1 a A16, sono approvati con la presente legge, limitatamente alle aree ed ai
beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 e a
quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1
quinquies della l. 431/1985, con i contenuti di cui all'articolo 20.
Art. 20
(Contenuti dei PTP)
1. I PTP approvati sono costituiti:
a) dalle norme tecniche contenute nei singoli PTP come sostituite ed integrate
dalle norme di tutela previste dalla presente legge, secondo le indicazioni
degli indici di cui agli allegati da B1 a B16;
b) dai seguenti elaborati grafici indicati negli elenchi di cui agli allegati da
B1 a B16:
1) le tavole in scala 1:25.000 a carattere analitico e ricognitivo contenenti la
graficizzazione dei vincoli di cui alle ll. 1497/1939 e 431/1985;
2) le tavole in scala 1:25.000 e/o 1:10.000 contenenti le classificazioni delle
aree ai fini della tutela;
3) gli altri eventuali elaborati grafici, qualora presenti, concernenti aspetti
di dettaglio e di sintesi.
2. Ferma restando l'immediata vigenza della presente legge, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale procede, ai sensi
del comma 1, all'approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di
attuazione contenute nei singoli PTP. Il testo coordinato è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
2-bis. Le indicazioni "soppresso, sostituito, integrato, invariato",
contenute negli indici di cui agli allegati da B1 a B16, si applicano
limitatamente alle parti delle disposizioni non in costrato con i contenuti
della presente legge (23).
Capo IV
Piano territoriale paesistico 1998 regionale
Art. 21
(Approvazione del PTPR)
1. Entro il 31 dicembre 2004, la Regione procede all'approvazione del
PTPR quale unico Piano territoriale paesistico 1998 regionale redatto nel rispetto
dei criteri di cui all'articolo 22. Decorso inutilmente tale termine, operano
esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II e, nelle aree sottoposte a
vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono
consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione,
risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo. (24)
2. Nelle more dell'adozione del PTPR possono essere approvati ulteriori PTP, nel
rispetto dei criteri previsti nell'articolo 22 e secondo le procedure di cui
all'articolo 23, qualora si manifesti l'esigenza di procedere con urgenza alla
tutela paesistica di determinate zone del territorio regionale.
Art. 22
(Criteri per la redazione del PTPR)
1. Il PTPR di cui all'articolo 21 è redatto in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1 bis della l. 431/1985 e sulla base di una aggiornata cartografia
contenente:
a) la verifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ai sensi
della l. 1497/1939;
b) la graficizzazione dei beni diffusi di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.
2. Il PTPR perimetra le aree di interesse archeologico sulla base delle
segnalazioni delle Sovrintendenze archeologiche.
2-bis. La cartografia dei vincoli paesistici, aggiornata come sopra descritto,
è parte integrante del PTPR e ne segue la procedura approvativa e costituisce
elemento probante la ricognizione e individuazione dei beni di cui all'articolo
1 della legge 431/1985, nonché conferma e rettifica delle perimetrazioni delle
aree sottoposte a vincolo dalla l. 1497/1939. Sono fatte salve le procedure
dell'articolo 26 e quelle relative all'imposizione di nuovi vincoli. (25)
3. Il PTPR classifica le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939
per zone e individua le modalità di tutela dei beni di cui all'articolo 1 della
l. 431/1985, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II della
presente legge.
Art. 23
(Procedure per l'approvazione e l'adeguamento del PTPR)
1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica
provvede alla redazione del PTPR, sulla base delle consultazioni con gli enti
locali e gli altri enti pubblici interessati. Nello spirito della collaborazione
istituzionale tra Regione ed enti locali, i comuni, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare alla Regione
documentate e motivate proposte di precisazione dei perimetri nonché la
descrizione e le caratteristiche delle aree sottoposte a vincolo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il PTPR ne dispone la
pubblicazione sul BUR, l'affissione presso l'albo pretorio dei comuni e delle
province della Regione e ne dà notizia sui principali quotidiani a diffusione
regionale. Il PTPR adottato resta affisso per tre mesi. (26)
3. Durante il periodo di affissione chiunque vi abbia interesse può presentare
osservazioni al PTPR, direttamente al comune territorialmente competente.
(27)
4. Entro i successivi trenta giorni, i comuni provvedono a raccogliere le
osservazioni presentate e ad inviarle, unitamente ad una relazione istruttoria,
alla struttura regionale competente.
5. Entro i successivi sessanta giorni la Regione predispone la relazione
istruttoria del PTPR, contenente anche le controdeduzioni alle osservazioni, da
sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
6. La deliberazione del Consiglio regionale di approvazione di cui al comma 5 è
pubblicata sul BUR ed è affissa presso l'albo pretorio dei comuni e delle
province per tre mesi.
7. Il PTPR é adeguato secondo le procedure previste dai precedenti commi.
Art. 23 bis (28)
(Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del PTPR)
1. Dalla data di pubblicazione del PTPR ai sensi dell'articolo 23, comma 2, fino
alla data di pubblicazione di cui al citato articolo 23, comma 6 e comunque non
oltre cinque anni dalla data di pubblicazione del piano adottato dalla Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 23, comma 2, è sospesa ogni determinazione
in ordine alle autorizzazioni di cui all’articolo 151 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, che siano in contrasto con le previsioni del PTPR
adottato.
Art. 24
(Sportello unico informativo)
1. Per il coordinamento dei dati relativi ai regimi vincolistici presenti sul
territorio regionale e al fine di consentire l'accesso alle relative
informazioni agli enti locali e a qualsiasi soggetto interessato, è istituito
lo sportello unico informativo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i sistemi informativi regionali
interessati forniscono i dati in loro possesso allo sportello unico informativo.
3. Lo sportello unico informativo è gestito da un ufficio ausiliario di
coordinamento istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità
previste dalla l.r. 25/1996 e successive modificazioni.
Capo V
Attuazione dei piani territoriali paesistici, del Piano territoriale paesistico 1998 regionale e norme di salvaguardia
Art. 25
(Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate)
1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito delle zone sottoposte ai
vincoli di cui all'articolo 19, comprese quelle non individuate nelle tavole
indicate all'articolo 20, comma 1, lettera b), è subordinata all'autorizzazione
di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed ai pareri paesistici relativi agli
strumenti urbanistici espressi ai sensi della stessa legge.
2. Le autorizzazioni e i pareri di cui al comma 1, nelle zone classificate ai
fini della tutela, sono espressi in coerenza con le norme dei PTP o del PTPR e
delle relative cartografie.
3. Nell'ambito delle zone vincolate ma non classificate dai PTP o dal PTPR ai
fini della tutela si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 31.
4. Nelle zone sottoposte a vincolo paesistico ricadenti in ambiti territoriali
sprovvisti di PTP si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo
31, commi 3 e 4.
5. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni
diffusi di cui alla l. 431/1985 e alle aree dichiarate di notevole interesse
pubblico ai sensi della l. 1497/1939 si applicano entrambe le norme, se
compatibili; in caso di contrasto, prevale la più restrittiva.
6. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 per le opere per
le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in
attuazione delle direttive comunitarie sono rilasciate all'interno del
procedimento di VIA.
7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939,
prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative ad interventi per i
quali non si sia ancora proceduto all'inizio dei lavori e nei casi di
demolizione e ricostruzione non si sia proceduto alla ricostruzione, debbono
ritenersi sospese sino alla verifica della loro conformità alle norme della
presente legge, cui provvede l'organo preposto alla tutela del vincolo entro e
non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
decorso inutilmente tale termine, le medesime autorizzazioni si intendono
assentite (29).
Art. 26
(Errata o incerta perimetrazione dei vincoli)
1. In caso di contrasto tra le perimetrazioni dei PTP o del PTPR e la
declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi della l.
1497/1939, contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo, la
Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni dei PTP o del PTPR alla
declaratoria dei citati provvedimenti, con deliberazione del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le riperimetrazioni
comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale
deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23.
2. In caso di contrasto tra le perimetrazioni dei PTP o del PTPR e l'effettiva
esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 1 della l.
431/1985, come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute negli
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, la Regione procede all'adeguamento
delle perimetrazioni dei PTP o del PTPR alle citate disposizioni, con
deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
Qualora le riperimetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la
deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di
pubblicità di cui all'articolo 23.
3. Nell'ambito della collaborazione tra Regione ed enti locali, l'adeguamento
delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1 e 2 può essere attivato dai comuni e
da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta
giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante
l'erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni
sottoposti a vincolo. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della
documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla
richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.
4. In attesa dell'adeguamento delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1 e
2, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di
cui all'articolo 25, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del
vincolo ai sensi della l. 1497/1939 e alla effettiva esistenza dei beni come
definita ed accertata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
Art. 27
(Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di
pianificazione)
1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali
regionali territoriali tengono conto dei contenuti dei PTP o del PTPR.
2. I PTP o il PTPR sono sovraordinati rispetto agli strumenti di pianificazione
territoriale locale.
3. In attesa delle specifiche disposizioni del PTPR di cui all'articolo 21, sono
fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2
luglio 1987, n. 36 di strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute
negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle
disposizioni di cui alla presente legge.
5. La Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici
generali legittimamente adottati alla data di entrata in vigore della presente
legge in conformità ai PTP adottati dalla Giunta regionale, dispone che vengano
conformati alle norme di cui alla presente legge.
5-bis. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, sono fatte salve le
previsioni degli strumenti urbanistici generali relative alle zone A, B, C, D ed
F di cui al d.m. n. 1444 del 1968, approvati successivamente all'adozione dei
PTP e prima dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto conformi alle
modalità di tutela previste nei PTP adottati prima dell'entrata in vigore della
presente legge, nonchè quelle relative agli standards urbanistici di cui
all'articolo 3 del citato d.m. (30)
Art. 27 bis (31)
(Varianti agli strumenti urbanistici richiamati dai PTP)
1.In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, nei soli casi in cui le norme
dei PTP rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono
consentite loro varianti, purché non attengano alle zone definite dagli
strumenti stessi come E ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968, n. 97, fatte
salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP. (32)
Art. 27 ter (33)
(Deroga alle disposizioni dei PTP o del PTPR)
1.Fatta salva la possibilità di deroga prevista dai singoli PTP o dal PTPR,
sono eseguibili, in deroga alle norme di tutela ed alle prescrizioni, generali e
particolari, contenute nei citati piani, previo espletamento della procedura di
VIA, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli
29 e 30, gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle
infrastrutture e delle attrezzature pubbliche esistenti alla data di
approvazione dei PTP o del PTPR, ivi compresi i raccordi di collegamento con
strutture pubbliche di servizio già realizzate alla medesima data.
Art. 28
(Rapporti tra autorizzazioni paesistiche e strumentazione urbanistica)
1. Qualora i PTP o il PTPR subordinino il rilascio delle autorizzazioni e dei
pareri paesistici alla formazione di strumenti urbanistici attuativi ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, questi ultimi
debbono essere accompagnati da SIP e assumono valore di piano attuativo con
valenza paesistica.
2. Sono prive di efficacia le disposizioni dei PTP o del PTPR che subordinano il
rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di piani
non codificati dalla legislazione vigente né dalla presente legge o a piani di
livello superiore a quello comunale non vigenti.
3. Per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia ai
sensi del comma 2 e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela si applicano
le modalità previste dall'articolo 31, comma 1.
Art. 29
(Opere e piani da corredare con SIP)
1. Nelle zone vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 debbono essere
accompagnati da SIP i progetti relativi a:
a) le opere in deroga previste dalla presente legge;
b) tutti i piani urbanistici attuativi alla cui formazione i singoli PTP o il
PTPR subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri ai sensi della l.
1497/1939;
c) le opere e le attività per le quali la presente legge lo preveda nonché le
seguenti opere ed attività che risultino consentite dalla normativa dei PTP o
del PTPR e quando non sottoposte alla procedura di VIA:
1) strade carrabili esterne ai centri urbani con carreggiata superiore a ml.
5,50;
2) dighe ed altre opere idrauliche di grande portata;
3) utilizzazione, a scopo industriale, di aree con superficie superiore a cinque
ettari;
4) impianti industriali ubicati fuori dalle aree già attrezzate e previste
negli strumenti urbanistici, che impegnino una superficie del lotto di
pertinenza superiore a due ettari;
5) impianti zootecnici per allevamenti superiori a:
a) 250 UBA (unità bovino adulto);
b) 10.000 capi per avicunicoli;
c) 100 scrofe per suini;
6) elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per
telecomunicazioni e diffusioni radiotelevisive che richiedano la costruzione di
grandi strutture di supporto (piloni e tralicci);
7) gasdotti ed acquedotti che non riguardino la distribuzione locale;
8) porti turistici ed approdi di media e grande dimensione anche dei canali
navigabili;
9) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
10) attività o modalità d'uso del suolo con conseguenze rilevanti sulle qualità
ambientali e paesistiche del luogo quali depuratori, depositi nocivi, discariche
pubbliche, depositi di materiali per esposizione o rivendita comprese macchine o
automobili soprattutto se a cielo aperto, attività di autodemolizione compresi
depositi di macchinari nuovi o usati, attività di rottamazione e deposito di
rottami di ogni genere;
11) aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e
motoristiche, piste per go-kart, piste per motocross, centri merci, centri
intermodali, impianti di risalita.
Art. 30
(Studio di Inserimento Paesistico - SIP)
1. Per le opere e le attività di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e c),
il SIP costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità
paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della l. 1497/1939; a
tale scopo il SIP deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate
alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere
da realizzare:
a) descrizione della morfologia dei luoghi ove è prevista la realizzazione
dell'intervento o dell'attività;
b) descrizione, relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività
sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche
componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene
sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente
naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici,
della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno
portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle
possibili alternative di localizzazione;
d) misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti
ineliminabili.
2. Per i piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera
b), il SIP costituisce documentazione essenziale affinché gli stessi assumano
valenza paesistica ai sensi dell'articolo 28, comma 1 e deve contenere,
sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni
relativamente a:
a) relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti;
b) individuazione dell'ambito territoriale del piano con descrizione delle
caratteristiche geomorfologiche;
c) descrizione dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti
paesistiche da tutelare;
d) collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali
e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il
paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;
e) individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla
valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui
subordinare l'attuazione degli interventi;
f) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei
centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi,
delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli
organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri
dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle
tipologie e dei valori estetici tradizionali, con specifico riferimento ai
particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;
g) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle
zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e
prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.
3. Ai fini della redazione del SIP la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare permanente, approva, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, apposite direttive.
4. In ogni caso, per le opere, le attività ed i piani di cui all'articolo 29,
comma 1, lettere a), b) e c) il SIP deve contenere una valutazione della
compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto alla finalità
specifica di tutela ambientale e paesistica stabilita per i beni o per gli
ambiti, attribuendo a detta finalità preminente rilievo ponderale nelle
operazioni di valutazione.
Art. 31
(Norme di salvaguardia)
1. Le aree sottoposte a vincolo paesistico, comprese in ambiti per i quali è
stato approvato un PTP o il PTPR ma sprovviste della classificazione ai fini
della tutela, sono disciplinate dalle seguenti norme di salvaguardia:
a) nelle zone agricole si applica la normativa prevista dai singoli PTP o dal
PTPR per zone agricole analoghe;
b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo
nonché, subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal
SIP di cui agli articoli 29 e 30, gli interventi consentiti dagli strumenti
urbanistici vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore
della l. 431/1985.
2. Per le aree sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'approvazione
dei PTP o del PTPR, per le quali i singoli PTP o il PTPR abbiano già previsto
la classificazione ai fini della tutela, si confermano i livelli di tutela
previsti, da applicare in regime di salvaguardia; la stessa disposizione si
applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico
successivamente all'adozione dei PTP o del PTPR.
3. Per gli ambiti territoriali sprovvisti di PTP, nei territori soggetti a
vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985, si applica la
normativa contenuta nel Capo II.
4. Per gli ambiti territoriali sprovvisti di PTP nelle aree sottoposte a vincolo
paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente si applicano le
seguenti norme di salvaguardia:
a) nelle zone agricole l'edificazione è consentita, se prevista dagli strumenti
urbanistici vigenti, con l'indice di edificabilità fondiaria non superiore a
metri cubi 0,015/mq su lotti minimi di 50.000 mq;
b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo
nonché, subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal
SIP di cui agli articoli 29 e 30, gli interventi consentiti dagli strumenti
urbanistici vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore
della l. 431/1985.
Art. 31-bis (34)
(Programmi di intervento)
1. La Regione, al fine di valorizzare il paesaggio e di garantire una migliore
tutela dei relativi beni anche in attuazione delle indicazioni dei PTP
approvati, o del PTPR ed in relazione ad analoghe previsioni di programmi
nazionali o comunitari, può approvare appositi programmi di intervento, di
seguito denominati programmi.
2. I programmi possono riguardare ambiti territoriali sia interni che esterni ad
aree vincolate ai sensi delle leggi 1497/1939 e 431/1985 ed individuano azioni,
misure, opere ed altri interventi esclusivamente diretti alla valorizzazione,
riqualificazione, recupero, rupristino, mantenimento dei beni paesaggistici e
ambientali, che non comportino aumenti delle cubature previste dagli strumenti
urbanistici o sanate ai sensi della normativa vigente.
3. Gli interventi previsti nei programmi possono essere realizzati con risorse
pubbliche e private; in questo caso le amministrazioni competenti stipulano con
i privati specifiche convenzioni.
4. Ai fini dell'approvazione del programma, la Giunta regionale, anche su
ruchiesta degli enti locali, adotta un apposito schema che è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione ed è contemporaneamente trasmesso alle
province che ne curano il deposito, per la durata di sessanta giorni presso le
segreterie provinciali e comunali, per garantirne la visione a tutti gli
interessati. Del deposito è data notizia sull'albo pretorio e sul foglio
annunci legali e su almeno due quotidiani a diffusione regionale. Gli
interessati possono presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni
dalla scadenza dei sessanta giorni del deposito. Le province, entro i quindici
giorni successivi, trasmettono alla Regione le osservazioni pervenute unitamente
ad una relazione complessiva.
5. La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni e della relazione
complessiva di cui al comma 4 e sentita la prima sezione del Comitato tecnico
consultivo regionale previsto dalla l.r. 43/1977, adotta la proposta definitiva
del programma e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il
programma approvato è pubblicato sul BUR.
6. Gli interventi previsti nel programma sono realizzati con le modalità
definite in appositi accordi di programma approvati ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Qualora a seguito dell'accordo di programma, gli interventi previsti
determinino modificazioni alle opere ed al territorio tali da comportare
adeguamenti ai PTP o al PTPR, il Consiglio regionale ratifica il decreto del
Presidente della Regione, che acquista efficacia di variante ai PTP o al PTPR.
Capo VI
Subdelega ai comuni di funzioni amministrative
Art. 32
(Oggetto della subdelega)
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59
e successive modificazioni, sono subdelegate ai comuni dotati di strumento
urbanistico generale vigente le ulteriori funzioni amministrative relative al
parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni, per le opere già realizzate entro il 31 dicembre 1993.
Art. 33
(Decorrenza della subdelega)
1. L'esercizio da parte dei comuni delle funzioni subdelegate ai sensi
dell'articolo 32, decorre dall'approvazione del testo coordinato di cui
all'articolo 20, comma 2.
Art. 34
(Modalità di esercizio delle funzioni subdelegate)
1. I pareri di cui all'articolo 32, sono espressi dal competente organo del
comune, sentita la commissione edilizia comunale, come integrata ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 59/1995 e successive modificazioni, in
conformità alle direttive di cui all'articolo 35 emanate dalla Regione (35).
2. I pareri di cui all'articolo 32, sono espressi secondo le modalità previste
dall'articolo 25 della presente legge e dall'articolo 82, nono comma, del D.P.R.
616/1977, come integrato dall'articolo 1 della legge 431/1985. La Regione, in
sede di emanazione delle direttive di cui al comma 1, individua le fattispecie
in cui le modalità di tutela dei PTP adottati alla data di entrata in vigore
della presente legge determinano l'applicazione dell'articolo 33 della l.
47/1985 (36).
2-bis. Le direttive di cui al comma 1 sono emanate in coerenza con le finalità
espresse dalla presente legge ed in relazione alla normativa dei PTP adottati
all'epoca dell'abuso. (37)
Art. 35
(Potere di direttiva, vigilanza e controllo)
1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, spetta
alla Regione il potere di direttiva, vigilanza e sostituzione nei confronti
degli enti locali destinatari della subdelega delle funzioni amministrative di
cui al presente Capo.
2. La Regione effettua la vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle
funzioni subdelegate secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della l.r.
59/1995 e successive modificazioni.
3. Per l'esercizio delle funzioni subdelegate di cui all'articolo 32, le
direttive della Giunta regionale determinano in particolare:
a) le modalità concernenti la comunicazione al Ministero per i beni culturali e
ambientali dei pareri espressi e la contestuale trasmissione della relativa
documentazione;
b) la periodicità delle informative da inviare alla Regione circa i pareri
espressi.
Capo VII
Norme transitorie e finali
Art. 36
(Allegati)
1. Costituiscono parte integrante della presente legge:
a) gli allegati da A1 a A16, concernenti le deliberazioni elencate nell'articolo
1, comprensive dei relativi allegati;
b) gli allegati da B1 a B16, contenenti gli indici delle norme tecniche di
attuazione dei singoli PTP, nonché gli elenchi dei relativi elaborati grafici,
approvati tenendo conto delle modificazioni introdotte con la presente legge.
Art. 36 bis (38)
(PTP gia' approvati)
1. I PTP approvati con deliberazione del Consiglio regionale alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla
data di
approvazione del PTPR.
2. Ai PTP di cui al comma 1 si applicano le norme dei Capi II e V. In caso di
contrasto tra le disposizioni dei PTP e le disposizioni contenute nel Capo II
prevalgono quelle piu'
restrittive.
Art. 36-bis.(39)
(Norma transitoria)
1. In attesa dell'approvazione del PTPR ai sensi dell'articolo 21,
l'approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati alla data di
entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui si riscontrino erronee
delimitazioni dei beni e dei territori sottoposti a vincolo o contraddittorietà
della specifica normativa del PTP, è deliberata dalla Giunta regionale, con
esclusione delle zone E del d.m. 1444/1968, previa istruttoria effettuata, sulla
base di motivate e documentate proposte dei comuni interessati di precisazioni
del PTP stesso, dalla struttura regionale competente per la pianificazione
comunale d'intesa con la struttura regionale competente per la pianificazione
paesistica, acquisito il parere reso in seduta plenaria dalla prima sezione del
CTCR. La relazione istruttoria deve contenere esplicitamente i riferimenti alla
certificazione da parte dell'ente, competente dell'errata delimitazione del
vincolo o alla contraddittorietà della specifica normativa del PTP . (40)
1bis. In attesa dell’approvazione del PTPR ai sensi dell’articolo 21 ed ai
fini dell’applicazione dell’articolo 31, comma 3, qualora il territorio
soggetto a vincolo paesistico non sia individuato con altri atti, si fa
riferimento alle perimetrazioni del PTPR adottato dalla Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 23, comma 2. (41)
1ter. In attesa dell’applicazione del PTPR ai sensi dell’articolo 21, le
proposte previste dall’articolo 23, comma 1, presentate dai comuni prima
dell’adozione del PTPR da parte della Giunta regionale, valutate positivamente
dalla stessa Giunta ed inserite nel PTPR adottato, sono trasmesse al Consiglio
regionale che provvede, con propria deliberazione, all’adeguamento dei PTP
vigenti. (41)
Art. 36 ter (41a)
(Accordi di programma in variante ai PTP)
1. Fino alla data di approvazione del Piano territoriale paesistico 1998 regionale,
gli accordi di programma aventi ad oggetto programmi di recupero urbano di cui
all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con
modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, ed altri interventi di
edilizia residenziale pubblica, finanziati dalla Regione, possono comportare
variazioni ai PTP vigenti a condizione che:
a) le variazioni attengano alle osservazioni presentate dai comuni entro il 31
dicembre 2002, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23;
b) l'accordo di programma sia approvato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa ratifica del Consiglio regionale da effettuarsi entro sessanta
giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso.
2. L'accordo di programma di cui al comma 1 può tenere luogo del provvedimento
di esclusione del vincolo paesistico di cui all'articolo 7, comma 3. In mancanza
dell'esclusione di detto vincolo, gli interventi previsti dal medesimo accordo
di programma relativi ai beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 7,
sono ammessi nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma 8, lettere a), b)
e c), nonché dal comma 11, lettere a), b) e c) del medesimo articolo.
Art. 37
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Art. 38
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari conseguenti all'attuazione della presente legge si fa
fronte con lo stanziamento del capitolo n. 11454 del bilancio 1998.
Art. 38-bis (42)
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della
Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
Si omettono gli allegati
Note:
(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 luglio
1998, n. 21, S.O. n. 1
(2) Numero così sostituito dall'art.icolo 1 della legge regionale 6
luglio 1998, n. 25.
(3) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge
regionale 6 luglio 1998, n. 25.
(4) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge
regionale 6 luglio 1998, n. 25.
(5) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 3, della legge
regionale 6 luglio 1998, n. 25.
(6) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 16.
(7) Comma così modificato dall'articolo 56, comma 1, lettera a) della
legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e, da ultimo dall'articolo 2, comma 1, della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 16.
(7a) Lettera sostituita dall'articolo 87, comma 1, lettera a) della legge
regionale 27 febbraio 2004, n. 2
(8) Comma così modificato dall'articolo 56, comma 1, lettera b) della
legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.
(9) Comma modificato dall'articolo 66, comma 1, lettera a) della legge
regionale 10 maggio 2001, n. 10
(10) Lettera abrogata dall'articolo 66, comma 1, lettera b) della legge
regionale 10 maggio 2001, n. 10
(11) Comma inserito dall'articolo 66, comma 1, lettera c) della legge
regionale 10 maggio 2001, n. 10
(12) Alinea così modificata dall'articolo 56, comma 1, lettera c) della
legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.
(12a) Lettera sostituita dall'articolo 87, comma 1, lettera b) della
legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
(13) Comma modificato dall'articolo 93, comma 1 lettera a) della legge
regionale 6 febbraio 2003, n. 2; nel testo pubblicato sul BUR la modifica si
riferiva erroneamente al comma 1 dell'articolo 7.
(14) Comma aggiunto dall'articolo 56, comma 1, lettera d) della legge
regionale 7 giugno 1999, n. 6.
(15) Lettera modificata dall'articolo 89, comma 1 della legge regionale
28 ottobre 2002, n. 39
(16) Lettera sostituita dall'articolo 89, comma 2 della legge regionale
28 ottobre 2002, n. 39
(17) Comma modificato dall'articolo 89, comma 3 della legge regionale 28
ottobre 2002, n. 39
(18) Comma aggiunto dall'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre
1999, n. 37.
(19) Comma modificato dall'articolo 288, comma 1, lettera a) della legge
regionale 10 maggio 2001, n. 10
(20) Comma modificato dall'articolo 288, comma 1, lettera b) della legge
regionale 10 maggio 2001, n. 10
(21) Comma così modificato dall'articolo 3 della legge regionale 6
luglio 1998, n. 25.
(22) Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre
2001, n. 40
(23) Comma aggiunto dall'articolo 56, comma 2 della legge regionale 7
giugno 1999, n. 6.
(24) Comma così modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 16, dall'articolo 45 della legge regionale 12
gennaio 2001, n. 2, dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2001, n.
39 e dall'articolo 93, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 febbraio
2003, n. 2 e da ultimo dall'articolo 87, comma 2 della legge regionale 27
febbraio 2004, n. 2
(25) Comma aggiunto dall'articolo 56, comma 3 della legge regionale 7
giugno 1999, n. 6 e poi modificato dall'articolo 4 della legge regionale 20
marzo 2000, n. 16
(26) Comma così modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6
luglio 1998, n. 25 e, da ultimo dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale
20 marzo 2000, n. 16.
(27) Comma modificato dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre
2001, n. 39
(28) Articolo inserito dall'articolo 13 della legge regionale 18
settembre 2002, n. 32
(29) Comma così modificato dall'articolo 5 della legge regionale 6
luglio 1998, n. 25.
(30) Comma aggiunto dall'articolo 56, comma 5 della legge regionale 7
giugno 1999, n. 6, poi modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 16.
(31) Articolo inserito dall'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio,
2001, n. 2
(32) Comma modificato dall'articolo 289 della legge regionale 10 maggio
2001, n. 10
(33) Articolo inserito dall'articolo 296 della legge regionale 10 maggio
2001, n. 10, poi modificato dall'articolo 13, comma 3, lettere a) e b) della
legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32. Per l'interpretazine autentica
dell'espressione "adeguamenti funzionali ed opere di completamento"
contenuta nel presente comma, vedi l'articolo 13, comma 2 della legge regionale
18 settembre 2002, n. 32
(34) Articolo aggiunto dall'articolo 56, comma 4 della legge regionale 7
giugno 1999, n. 6.
(35) Comma così modificato dall'articolo 56, comma 6, lettera a) della
legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.
(36) Comma così modificato dall'articolo 56, comma 6, lettera b) della
legge regionale 7 giugno 1999, n. 6
(37) Comma aggiunto dall'articolo 56, comma 6, lettera c) della legge
regionale 7 giugno 1999, n. 6.
(38) Articolo aggiunto dall'articolo 6 della legge regionale 6 luglio
1998, n. 25.
(39) Articolo aggiunto dall'articolo 56, comma 7 della legge regionale 7
giugno 1999, n. 6. Si evidenzia che per un errore di coordinamento l'articolo ha
assunto la numerazione di 36 bis anzichè quella corretta di 36 ter.
(40) Comma modificato dall'articolo 290 della legge regionale 10 maggio
2001, n. 10
(41) Comma aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 18 settembre
2002, n. 32
(41a) Articolo inserito dall'articolo 87, comma 3 della legge regionale
27 febbraio 2004, n. 2
(42) Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge regionale 6 luglio
1998, n. 25.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque,
inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.